Compensazione assegno di mantenimento: è possibile?

Compensazione assegno di mantenimento: è possibile?

Compensazione assegno di mantenimento: è possibile?

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Compensazione assegno di mantenimento. – Si può compensare un proprio debito con il credito derivante dal diritto all’assegno di mantenimento? La risposta della Cassazione è: «no!»… Ma andiamo con ordine e scopriamo perché.

Sulla rivista Diritto e Giustizia [1] è stata pubblicata, in data 15/05/2018, un’interessante nota redazionale a commento della recente ordinanza n. 11689/2018 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, in merito alla possibilità di compensare il credito derivante dal contributo al mantenimento con un debito dell’obbligato (quando questi è, a sua volta, creditore del beneficiario dell’assegno). La questione è, senza dubbio, degna di attenzione e, sull’argomento, si segnala un altro articolo – pubblicato da Francesca Ledda su Studio Cataldi [2] – che affronta il problema ripercorrendo la giurisprudenza susseguitasi sul punto. I riferimenti bibliografici completi dei contributi in esame sono riportati in fondo a questo articolo.

Il caso in breve

In parole povere: la moglie era creditrice del marito, il quale non aveva versato il mantenimento dovuto. La moglie, però, era a sua volta debitrice sempre verso il marito (nello specifico doveva pagare una somma a titolo di spese processuali in favore di quest’ultimo). Al che, il marito notificava atto di precetto alla moglie per ottenere il pagamento di quanto dovuto e, la donna, si difendeva opponendo in compensazione il proprio credito – derivante dal mancato versamento dell’assegno di mantenimento, da parte del marito. La Corte d’Appello rigettava l’opposizione (già ricusata anche dal Tribunale, seppur per motivi differenti), affermando che la compensazione non può operare, in quanto il credito derivante dall’obbligo di mantenimento non ha i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.

La compensazione: legale e volontaria

Prima di proseguire analizzando le motivazioni addotte dalla Cassazione, è bene fare il punto sull’istituto della compensazione, per ricordarne il funzionamento e comprendere meglio la decisione dei giudici di legittimità. La compensazione è uno dei modi di estinzione delle obbligazioni. L’art. 1241 c.c. ne detta la disciplina, prevedendo che «quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono». Sostanzialmente quando due soggetti sono al contempo debitori e creditori l’uno dell’altro, le reciproche obbligazioni si estinguono in modo speculare. La compensazione si distingue in legale, giudiziale o volontaria. La compensazione legale opera quando i due crediti hanno i caratteri della omogeneità (hanno ad oggetto beni o prestazioni dello stesso genere), liquidità (i crediti sono determinati nel loro valore) ed esigibilità (i crediti sono suscettibili di immediato adempimento). L’art. 1243 c.c. stabilisce, infatti, che «la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili». La compensazione giudiziale si verifica quando il debito opposto in compensazione non è liquido, ma è di facile e pronta liquidazione da parte del giudice. Infine, la compensazione volontaria si ha quando le parti – pur in assenza dei requisiti per la compensazione legale o giudiziale – si accordano per rinunciare in tutto o in parte ai propri crediti [4]. Si deve precisare che la legge – art. 447 c.c. – esclude espressamente la compensazione del credito alimentare. E per l’assegno di mantenimento cosa accade?

Compensazione assegno di mantenimento: l’ordinanza 11689/2018 della Cassazione

Chiarito come e quando opera il meccanismo della compensazione, si può comprendere la decisione della Suprema Corte in tema di compensazione assegno di mantenimento. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso della ex moglie, precisando che «la ricorrente non tiene conto del fatto che il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (Cass. n. 23569 del 2016). Il credito per il contributo al mantenimento, non essendo disponibile né rinunciabile, non era neppure compensabile». Quello all’assegno di mantenimento è, dunque, un credito indisponibile e irrinunciabile e, come tale, non compensabile.

Link esterni correlati a compensazione assegno di mantenimento

  1. Redazione, “L’assegno di mantenimento non è un credito certo, liquido ed esigibile: impossibile opporlo in compensazione”, in Diritto e Giustizia – Il quotidiano di informazione giuridica, Infogiuridica S.r.l., Milano, 15 Maggio 2018.
  2. Ledda Francesca, “L’assegno di mantenimento è compensabile con altre obbligazioni”, in Studio Cataldi – Il diritto quotidiano, Ascoli Piceno, 20 dicembre 2016.
  3. Dran Art, Divorce on Instagram, 25 Luglio 2017.
  4. Andrea Torrente, Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, diciassettesima edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2004, pagg. 428 – 430.
  5. #Divorce – hashtag on Instagram

© Avv. Basilio Elio Antoci

Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.